LA NORMATIVA DI INTERESSE PER LE FAMIGLIE CON GEMELLI

a cura di Patrizia  Rossini e Cristina Cannone

 

In questa pagina troverete un riepilogo di tutto ciò che le norme di legge prevedono, in Italia, in merito alla tutela/sostegno della maternità/paternità e della famiglia, con specifico riferimento, ove possibile, alle famiglie con figli gemelli.
Uno dei punti di riferimento più importanti, che troverete citato diverse volte, è il D.Lgs. 151/2001, ossia il "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" (GU n. 96 del 26-4-2001 – S.O. n. 93), che disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità. Tale testo raccoglie, riordina, in parte organizza, in parte sostituisce, buona parte degli articoli della Legge 53/2000 e della normativa precedente in materia di tutela della maternità, risalente al 1971. Si veda anche la Circolare attuativa dell'Inps n. 109 del 06-06-2000.

 

Tutela maternità e paternità

 

1.      DALLA GRAVIDANZA AL PARTO

a.  Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di tutti gli esami prenatali, accertamenti clinici e visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la fruizione dei permessi deve essere presentata al datore di lavoro apposita istanza e successivamente la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami (art. 14 D.Lgs 151/2001).

b.  Se la gravidanza gemellare viene certificata dal vostro ginecologo anche come gravidanza a rischio (e come tale poi accertata dal medico della ASL), la gestante ha diritto all’esenzione completa dal pagamento di ticket per gli esami di laboratorio e diagnostica strumentale, previa dichiarazione del proprio ginecologo (DM  Ministero della Sanità del 10-09-1998);

c.  Se la mamma è lavoratrice, ha diritto all’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità che è di regola pari a 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto. Tale periodo non viene raddoppiato in caso di gravidanza gemellare. All’art. 22 è stabilito che la retribuzione del congedo obbligatorio è pari all' 80% della retribuzione percepita normalmente (per il comparto pubblico vige una condizione più favorevole che prevede una retribuzione pari al 100%); inoltre i periodi di congedo di maternità sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie. E’ possibile richiedere la flessibilità di tale congedo obbligatorio (un mese prima e 4 mesi dopo), se si sta bene e un medico ginecologo attesta questa condizione di salute. Si veda la Circolare INPS n. 152 del 4 settembre 2000. All’art. 17 viene stabilita la possibilità di astensione anticipata dal lavoro (cioè prima dei 2 mesi antecedenti il parto), nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. Ricordatevi che, in tal caso, nessun medico potrà attestare buone condizioni di salute, e quindi non potrete richiedere la flessibilità del congedo obbligatorio ex articolo 20, ossia iniziare la maternità obbligatoria a solo 1 mese anziché due dal parto (art. 16, 17, 20 e 22 D.Lgs 151/2001).

d.  In caso di parto prematuro, avete sempre diritto a 5 mesi complessivi di astensione obbligatoria per maternità: i giorni non goduti prima del parto si sommano a quelli dopo il parto; in caso di parto prematuro, e conseguente ospedalizzazione prolungata dei bambini, la disciplina contrattuale del solo comparto pubblico consente di sospendere il godimento dell’astensione per maternità, tornando al lavoro, e facendolo decorrere dalla data dell’effettivo ingresso a casa del bambino/dei bambini (Circ. INPS n° 231 del 28/12/1999).

e.  Esenzione dal ticket per bimbi prematuri (Dm. Sanità 329/99): Per ottenere l'esenzione occorre farsi certificare dall'ospedale la nascita prematura o il ricovero in TIN. I limiti di reddito che stabiliscono la durata dell'esenzione variano da Regione a Regione.

 

 

2.      STARE A CASA DAL LAVORO OLTRE IL PERIODO OBBLIGATORIO

 

a.   Se siete genitori lavoratori, ognuno di voi ha diritto a 6 mesi di astensione facoltativa dal lavoro per ogni bambino (quindi in caso di 2 gemelli, 12 mesi per ogni genitore, in caso di 3 gemelli, 18 mesi per ogni genitore. Ciò è stato precisato dal messaggio INPS n° 569 del 27/06/2001), che possono essere fruiti in modo frazionato o continuativo (purché si avvisi il datore di lavoro almeno 15 gg. prima), fino a quando i bimbi raggiungono gli 8 anni di vita. Attenzione però: i relativi congedi parentali dei 2 genitori non possono complessivamente eccedere, per ogni bambino, il limite di dieci mesi, elevati a 11 se il padre ne usufruisce per più di 3 mesi (in pratica per incentivare i padri a prendere i congedi parentali, hanno concesso un mese in più solo ai papà). Il datore di lavoro deve ricevere dal genitore richiedente il preavviso di congedo parentale non oltre i quindici giorni prima dell’assenza. Si precisa che in caso di figli gemelli, nella domanda deve essere specificato per ciascun periodo il nome del bambino per il quale si vuole far valere il congedo parentale, nei limiti massimi previsti per ogni bambino. Tale astensione è retribuita al 30% dello stipendio, qualora fruita entro il terzo anno di vita del bambino, oppure anche nel periodo successivo, fino all’8° anno, qualora il reddito individuale della lavoratrice/del lavoratore sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione. Nei restanti periodi, non è retribuita (art. 32 D.Lgs 151/2001). Periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Quanto al trattamento previdenziale, è stabilito che i periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa (art. 35 D.Lgs 151/2001). La Circolare INPS nr. 8 del 17 gennaio 2003 ha precisato la norma per cui ciascun genitore ha diritto a fruire del congedo parentale, per ogni nato, è applicabile anche in caso di adozioni/affidamenti plurimi.

b.  Permessi giornalieri, ex "permessi allattamento": al rientro al lavoro, è diritto della mamma di gemelli lavoratrice fino al compimento dell'anno di età da parte dei bambini, fruire di 2 periodi di riposo giornaliero cumulabili, che rispetto ai bimbi singoli vengono raddoppiati; tali periodi di riposo sono retribuiti per intero e concessi obbligatoriamente dal datore di lavoro. Il riposo giornaliero è di norma pari a 2 ore (che in caso di gemelli diventano dunque 4 ore) se si lavora per almeno o più di 6 ore al giorno, 1 ora (che in caso di gemelli diventano dunque 2) se si lavora per meno di 6 ore. In caso di parto triplo non si triplica, si raddoppia solo. Il papà di gemelli lavoratore ha diritto ad usufruire delle 1 o 2 ore aggiuntive, in alternativa alla mamma (dunque, la mamma può richiedere due ore e il papà le altre due, oppure la mamma può chiedere 4 ore solo lei). La Circolare INPS nr. 8 del 17 gennaio 2003 ha precisato che in caso di parto plurimo, invece, le ore aggiuntive di cui all’art. 41 del T.U. possono essere utilizzate dal padre anche durante il congedo di maternità parentale della madre lavoratrice dipendente.

    Per quanto riguarda le ore ordinarie, il padre lavoratore dipendente, può ottenerle in alternativa alla madre solo nei seguenti casi:

    - che la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga;

    - che la madre non sia lavoratrice dipendente;

    - che i figli siano affidati solo al padre;

    - In caso di morte o grave infermità della madre.

    Tale diritto non è riconosciuto al padre se la madre è in congedo di maternità o in congedo parentale. Il papà può usufruire delle ore aggiuntive anche nel periodo del congedo di maternità della mamma (art. 39, 40 e 41 D.Lgs 151/2001).

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c. I congedi per la malattia del figlio sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Quanto al trattamento previdenziale, per i periodi di congedo per la malattia del figlio é dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, e' dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dall'articolo 35, comma 2. (art. 38 e 39 D.Lgs. 151/2001) .

 

3.      IN CASO DI MALATTIA DEI BIMBI

a.  Entro i 3 anni, è diritto di entrambi i genitori lavoratori astenersi dal lavoro, alternativamente, per un numero illimitato di giorni, per ciascun bambino. Nel comparto pubblico, sono concessi 30 giorni per ogni figlio al 100 % di retribuzione.

b.  Dopo i 3 anni, sono accordati 5 giorni all’anno al massimo di astensione, a ciascun genitore lavoratore, alternativamente, per ciascun bimbo (art. 47 D.Lgs 151/2001).

c.   In caso di problemi seri di salute dei bimbi (disabilità) è necessario leggere il combinato delle due circolari INPS di cui sotto:

     La circolare INPS 9O del 23 maggio 2007 - relativa ai permessi ex art.  33 legge 05 febbraio 1992, n.104. Questioni varie e relativo commento.

        La circolare INPS 53 del 29 Aprile 2008 - relativa ai nuove disposizioni in materia di diritto alla fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n.104/92

 

Sostegni economici

 

1.  Assegno di maternità a carico dello Stato, concesso dall’INPS (Art. 49, comma 8, della legge 488/1999.):  si tratta di un assegno che viene erogato in seguito alla nascita di un figlio, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso della carta di soggiorno, aventi determinati requisiti lavorativi o assicurativi (in pratica, quelle che possono vantare il versamento all'INPS di contributi per maternità, per aver svolto almeno 3 mesi di attività lavorativa in un periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi prima del parto) e cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, ovvero alle donne cui è stata erogata una prestazione complessiva di maternità inferiore a determinate somme. Il caso di parto plurimo è considerato uno dei pochi casi in cui le donne in attività di lavoro possono aspirare al riconoscimento dell'assegno in misura intera (Circ. INPS N. 143 del 16 Luglio 2001).

 

2.  Assegno di maternità concesso dai Comuni (Decreto n. 452/2000 e s.m.i.): simile al precedente, ma non cumulabile con esso;  è concesso se il calcolo della situazione economica lo consente e se la madre, non ha fruito dell'indennità di maternità o ne ha fruito in misura ridotta rispetto all'importo dell'assegno. In quest'ultimo caso, le lavoratrici interessate possono avanzare richiesta per la concessione della quota differenziale. In caso di parto gemellare o plurigemellare, le madri devono dichiarare la nascita di tutti i neonati, poiché possono usufruire di un importo dell’assegno proporzionale al numero dei nati (ad esempio fino a € 2839,20 per due figli nati nel 2005 e fino a € 4258,80 per tre figli nati nello stesso anno).

 

3. Assegno per il nucleo familiare (erogato dall’INPS): E' stato istituito per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone. Dal 1° gennaio 1998 spetta anche ai lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS) a particolari condizioni. E’ necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge. Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Si vedano ulteriori informazioni sul sito dell'INPS.

 

4.  Assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori (erogato dai Comuni): si tratta di un assegno che viene corrisposto per 13 mensilità all’anno, fino ai 18 anni, e finché perdurano le condizioni di reddito; l’importo mensile dal 1° gennaio 2005 è pari a € 118,38; tale somma mensile, che viene rivista e rivalutata annualmente, in base all'inflazione, viene corrisposta per intero solo se, il proprio ISE è pari o inferiore a euro 21.309,43 (2005) cifra stabilita per nuclei familiari di 5 persone e che va riparametrata (i calcoli sono un po’ complicati e li fanno i CAF) rispetto alla composizione del proprio nucleo familiare. Si vedano ulteriori informazioni qui.

 

5.  Sostegno economico all’affitto (legge n. 431/1998): Si tratta di un contributo dello Stato, assegnato alle Regioni, ciascuna delle quali ha la possibilità di aggiungere un finanziamento proprio e quindi introdurre criteri aggiuntivi a quelli di base. La regola generale è: il rapporto tra canone d’affitto e reddito del nucleo familiare non dovrebbe mai superare una certa percentuale, che per i redditi più bassi è il 14%, per quelli un po’ più alti il 24%. Se lo supera, tale legge viene incontro dando la differenza. Informazioni presso il Comune di residenza. Si vedano ulteriori informazioni qui.

 

Esistono, inoltre, i seguenti sostegni a livello regionale, provinciale e comunale, validi, dunque, solo per i territori di riferimento degli enti che li mettono a disposizione:

 

SOSTEGNI REGIONALI

 

ALTO ADIGE

EMILIA ROMAGNA

FRIULI VENEZIA GIULIA

LOMBARDIA

PIEMONTE

Rivolgersi ai servizi sociali di territorio.

VENETO

SOSTEGNI PROVINCIALI E COMUNALI

 

BOLOGNA

MILANO

POTENZA

TORINO




Ultimo aggiornamento 02 Settembre 2008

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