LA NORMATIVA DI INTERESSE PER LE FAMIGLIE CON GEMELLI
a cura di Patrizia Rossini e Cristina Cannone
1. DALLA GRAVIDANZA AL PARTO
a. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di tutti gli esami prenatali, accertamenti clinici e visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la fruizione dei permessi deve essere presentata al datore di lavoro apposita istanza e successivamente la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami (art. 14 D.Lgs 151/2001).
b. Se la gravidanza gemellare viene certificata dal vostro ginecologo anche come gravidanza a rischio (e come tale poi accertata dal medico della ASL), la gestante ha diritto all’esenzione completa dal pagamento di ticket per gli esami di laboratorio e diagnostica strumentale, previa dichiarazione del proprio ginecologo (DM Ministero della Sanità del 10-09-1998);
c. Se la mamma è lavoratrice, ha diritto all’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità che è di regola pari a 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto. Tale periodo non viene raddoppiato in caso di gravidanza gemellare. All’art. 22 è stabilito che la retribuzione del congedo obbligatorio è pari all' 80% della retribuzione percepita normalmente (per il comparto pubblico vige una condizione più favorevole che prevede una retribuzione pari al 100%); inoltre i periodi di congedo di maternità sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie. E’ possibile richiedere la flessibilità di tale congedo obbligatorio (un mese prima e 4 mesi dopo), se si sta bene e un medico ginecologo attesta questa condizione di salute. Si veda la Circolare INPS n. 152 del 4 settembre 2000. All’art. 17 viene stabilita la possibilità di astensione anticipata dal lavoro (cioè prima dei 2 mesi antecedenti il parto), nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. Ricordatevi che, in tal caso, nessun medico potrà attestare buone condizioni di salute, e quindi non potrete richiedere la flessibilità del congedo obbligatorio ex articolo 20, ossia iniziare la maternità obbligatoria a solo 1 mese anziché due dal parto (art. 16, 17, 20 e 22 D.Lgs 151/2001).
d. In caso di parto prematuro, avete sempre diritto a 5 mesi complessivi di astensione obbligatoria per maternità: i giorni non goduti prima del parto si sommano a quelli dopo il parto; in caso di parto prematuro, e conseguente ospedalizzazione prolungata dei bambini, la disciplina contrattuale del solo comparto pubblico consente di sospendere il godimento dell’astensione per maternità, tornando al lavoro, e facendolo decorrere dalla data dell’effettivo ingresso a casa del bambino/dei bambini (Circ. INPS n° 231 del 28/12/1999).
e. Esenzione dal ticket per bimbi prematuri (Dm. Sanità 329/99): Per ottenere l'esenzione occorre farsi certificare dall'ospedale la nascita prematura o il ricovero in TIN. I limiti di reddito che stabiliscono la durata dell'esenzione variano da Regione a Regione.
2. STARE A CASA DAL LAVORO OLTRE IL PERIODO OBBLIGATORIO
a. Se siete genitori lavoratori, ognuno di voi ha diritto a 6 mesi di astensione facoltativa dal lavoro per ogni bambino (quindi in caso di 2 gemelli, 12 mesi per ogni genitore, in caso di 3 gemelli, 18 mesi per ogni genitore. Ciò è stato precisato dal messaggio INPS n° 569 del 27/06/2001), che possono essere fruiti in modo frazionato o continuativo (purché si avvisi il datore di lavoro almeno 15 gg. prima), fino a quando i bimbi raggiungono gli 8 anni di vita. Attenzione però: i relativi congedi parentali dei 2 genitori non possono complessivamente eccedere, per ogni bambino, il limite di dieci mesi, elevati a 11 se il padre ne usufruisce per più di 3 mesi (in pratica per incentivare i padri a prendere i congedi parentali, hanno concesso un mese in più solo ai papà). Il datore di lavoro deve ricevere dal genitore richiedente il preavviso di congedo parentale non oltre i quindici giorni prima dell’assenza. Si precisa che in caso di figli gemelli, nella domanda deve essere specificato per ciascun periodo il nome del bambino per il quale si vuole far valere il congedo parentale, nei limiti massimi previsti per ogni bambino. Tale astensione è retribuita al 30% dello stipendio, qualora fruita entro il terzo anno di vita del bambino, oppure anche nel periodo successivo, fino all’8° anno, qualora il reddito individuale della lavoratrice/del lavoratore sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione. Nei restanti periodi, non è retribuita (art. 32 D.Lgs 151/2001). Periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Quanto al trattamento previdenziale, è stabilito che i periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa (art. 35 D.Lgs 151/2001). La Circolare INPS nr. 8 del 17 gennaio 2003 ha precisato la norma per cui ciascun genitore ha diritto a fruire del congedo parentale, per ogni nato, è applicabile anche in caso di adozioni/affidamenti plurimi.
b. Permessi giornalieri, ex "permessi allattamento": al rientro al lavoro, è diritto della mamma di gemelli lavoratrice fino al compimento dell'anno di età da parte dei bambini, fruire di 2 periodi di riposo giornaliero cumulabili, che rispetto ai bimbi singoli vengono raddoppiati; tali periodi di riposo sono retribuiti per intero e concessi obbligatoriamente dal datore di lavoro. Il riposo giornaliero è di norma pari a 2 ore (che in caso di gemelli diventano dunque 4 ore) se si lavora per almeno o più di 6 ore al giorno, 1 ora (che in caso di gemelli diventano dunque 2) se si lavora per meno di 6 ore. In caso di parto triplo non si triplica, si raddoppia solo. Il papà di gemelli lavoratore ha diritto ad usufruire delle 1 o 2 ore aggiuntive, in alternativa alla mamma (dunque, la mamma può richiedere due ore e il papà le altre due, oppure la mamma può chiedere 4 ore solo lei). La Circolare INPS nr. 8 del 17 gennaio 2003 ha precisato che in caso di parto plurimo, invece, le ore aggiuntive di cui all’art. 41 del T.U. possono essere utilizzate dal padre anche durante il congedo di maternità parentale della madre lavoratrice dipendente.
Per quanto riguarda le ore ordinarie, il padre lavoratore dipendente, può ottenerle in alternativa alla madre solo nei seguenti casi:
- che la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga;
- che la madre non sia lavoratrice dipendente;
- che i figli siano affidati solo al padre;
- In caso di morte o grave infermità della madre.
Tale diritto non è riconosciuto al padre se la madre è in congedo di maternità o in congedo parentale. Il papà può usufruire delle ore aggiuntive anche nel periodo del congedo di maternità della mamma (art. 39, 40 e 41 D.Lgs 151/2001).
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c. I congedi per la malattia del figlio sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Quanto al trattamento previdenziale, per i periodi di congedo per la malattia del figlio é dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, e' dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dall'articolo 35, comma 2. (art. 38 e 39 D.Lgs. 151/2001) .
3. IN CASO DI MALATTIA DEI BIMBI
a. Entro i 3 anni, è diritto di entrambi i genitori lavoratori astenersi dal lavoro, alternativamente, per un numero illimitato di giorni, per ciascun bambino. Nel comparto pubblico, sono concessi 30 giorni per ogni figlio al 100 % di retribuzione.
b. Dopo i 3 anni, sono accordati 5 giorni all’anno al massimo di astensione, a ciascun genitore lavoratore, alternativamente, per ciascun bimbo (art. 47 D.Lgs 151/2001).
c. In caso di problemi seri di salute dei bimbi (disabilità) è necessario leggere il combinato delle due circolari INPS di cui sotto:
La circolare INPS 9O del 23 maggio 2007 - relativa ai permessi ex art. 33 legge 05 febbraio 1992, n.104. Questioni varie e relativo commento.
1. Assegno di maternità a carico dello Stato, concesso dall’INPS (Art. 49, comma 8, della legge 488/1999.): si tratta di un assegno che viene erogato in seguito alla nascita di un figlio, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso della carta di soggiorno, aventi determinati requisiti lavorativi o assicurativi (in pratica, quelle che possono vantare il versamento all'INPS di contributi per maternità, per aver svolto almeno 3 mesi di attività lavorativa in un periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi prima del parto) e cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, ovvero alle donne cui è stata erogata una prestazione complessiva di maternità inferiore a determinate somme. Il caso di parto plurimo è considerato uno dei pochi casi in cui le donne in attività di lavoro possono aspirare al riconoscimento dell'assegno in misura intera (Circ. INPS N. 143 del 16 Luglio 2001).
2. Assegno di maternità concesso dai Comuni (Decreto n. 452/2000 e s.m.i.): simile al precedente, ma non cumulabile con esso; è concesso se il calcolo della situazione economica lo consente e se la madre, non ha fruito dell'indennità di maternità o ne ha fruito in misura ridotta rispetto all'importo dell'assegno. In quest'ultimo caso, le lavoratrici interessate possono avanzare richiesta per la concessione della quota differenziale. In caso di parto gemellare o plurigemellare, le madri devono dichiarare la nascita di tutti i neonati, poiché possono usufruire di un importo dell’assegno proporzionale al numero dei nati (ad esempio fino a € 2839,20 per due figli nati nel 2005 e fino a € 4258,80 per tre figli nati nello stesso anno).
3. Assegno per il nucleo familiare (erogato dall’INPS): E' stato istituito per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone. Dal 1° gennaio 1998 spetta anche ai lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS) a particolari condizioni. E’ necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge. Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Si vedano ulteriori informazioni sul sito dell'INPS.
4. Assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori (erogato dai Comuni): si tratta di un assegno che viene corrisposto per 13 mensilità all’anno, fino ai 18 anni, e finché perdurano le condizioni di reddito; l’importo mensile dal 1° gennaio 2005 è pari a € 118,38; tale somma mensile, che viene rivista e rivalutata annualmente, in base all'inflazione, viene corrisposta per intero solo se, il proprio ISE è pari o inferiore a euro 21.309,43 (2005) cifra stabilita per nuclei familiari di 5 persone e che va riparametrata (i calcoli sono un po’ complicati e li fanno i CAF) rispetto alla composizione del proprio nucleo familiare. Si vedano ulteriori informazioni qui.
5. Sostegno economico all’affitto (legge n. 431/1998): Si tratta di un contributo dello Stato, assegnato alle Regioni, ciascuna delle quali ha la possibilità di aggiungere un finanziamento proprio e quindi introdurre criteri aggiuntivi a quelli di base. La regola generale è: il rapporto tra canone d’affitto e reddito del nucleo familiare non dovrebbe mai superare una certa percentuale, che per i redditi più bassi è il 14%, per quelli un po’ più alti il 24%. Se lo supera, tale legge viene incontro dando la differenza. Informazioni presso il Comune di residenza. Si vedano ulteriori informazioni qui.
Esistono, inoltre, i seguenti sostegni a livello regionale, provinciale e comunale, validi, dunque, solo per i territori di riferimento degli enti che li mettono a disposizione:
SOSTEGNI REGIONALI
ALTO ADIGE
Bus gratuiti per i multipli minorenni in Alto Adige - I gemelli minorenni potranno viaggiare gratis sugli autobus del servizio pubblico, ma a condizione che in famiglia ve ne siano almeno tre. Lo ha deciso la giunta provinciale che ha approvato un provvedimento che riordina il settore delle tariffe (28-09-2004).
EMILIA ROMAGNA
Prestito d'Onore - Convenzione tra la Regione Emilia Romagna, i Comuni capoluogo e la Banca Etica. La Regione ha stipulato una convenzione con i Comuni capoluogo dell'Emilia Romagna e con la Banca Etica per l'assegnazione dei prestiti sull'onore a famiglie con figli minorenni (in difficoltà economica). Il prestito sull'onore é la concessione di una somma di denaro a tasso zero, con un piano di restituzione concordato.
Un anno in famiglia da www.informafamiglie.it "Un
anno in famiglia" è un contributo integrativo dello stipendio, per le madri e i
padri interessati ad usufruire dell'astensione facoltativa dal lavoro nel primo
anno di vita dei loro bambini.
Si tratta di un progetto comunale, finalizzato al sostegno dei genitori che
lavorano, sia dipendenti che autonomi, e che usufruiscano di un periodo di
aspettativa dal lavoro retribuita al 30%.
Il progetto prevede un contributo mensile per un massimo di 6 mesi, fino al
compimento del primo anno di vita del piccolo. L'ammontare, che dipende da
comune a comune, aumenta nel caso di parti gemellari, famiglie
monogenitoriali o quando padre e madre usufruiscano alternativamente
dell'aspettativa (12-01-2005)
FRIULI VENEZIA GIULIA
Legge Regionale n. 4 del 26/02/2001 della Regione Friuli Venezia Giulia - Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001) - (stralcio) Questa legge regionale assegna lire 10milioni per ogni nato da parti plurigemini a partire dal 01/01/2000. Sul sito: www.regione.fvg.it/lavoro/solotesto/txt-tutela.htm è possibile trovare anche i moduli di domanda per la richiesta del contributo.
LOMBARDIA
Regione Lombardia - Prestito d'Onore - Criteri e procedure per l'erogazione dei prestiti sull'onore in attuazione dell'art. 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23, "Politiche regionali per la famiglia". Delibera della Regione Lombardia, per cui - in caso di parto gemellare - per le famiglie residenti in Lombardia é possibile ottenere prestiti fino a 15 milioni di lire restituibili in cinque anni senza interessi, a patto di non superare un certo reddito. Il numero verde per ogni informazione è 800.389.389.
PIEMONTE
D.G.R. n. 68-9844 del 30/06/2003 - Promozione del sostegno della natalità.
Individuazione delle linee di intervento, criteri e modalità di assegnazione
delle relative risorse che è stato rifinanziato nel 2005 dal
D.D. n. 213 del 24/08/2005 .
Nel paragrafo 3. Sostegno alle famiglie in
condizioni problematiche. le famiglie con uno o più figli neonati, che si
trovino in situazioni problematiche, derivanti (a
titolo esemplificativo):
- ...
- dalla nascita di due o più gemelli o di bambini con disabilità o
affetti da gravi patologie, alle cui esigenze la famiglia non è in grado di far
fronte con i propri ordinari mezzi di sostentamento.
Gli interventi possono essere realizzati attraverso l’erogazione di
contributi di tipo economico oppure l’attivazione di servizi di sostegno, almeno
per tutto il primo anno di vita dei minori interessati.
Rivolgersi ai servizi sociali di territorio.
VENETO
Legge Regionale n. 19 dell'11-09-2000 della Regione Veneto - Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 - (stralcio) Legge della Regione Veneto che destina alcune risorse regionali - in base alla segnalazione dei parti plurigemellari - nei comuni che richiedono il contributo. http://www.consiglioveneto.it/leggi/2000/00lr0019.html
Regione
Veneto - Prestito d'Onore per le famiglie in difficoltà - Previsto un fondo di
seimilioni di euro.
La
Regione Veneto ha stanziato un fondo di sei milioni di euro per sostenere
le famiglie disagiate, attraverso il prestito d'onore a tasso zero.
L'entità del prestito varia da un minimo di 2500 euro a un massimo di
6500, secondo il reddito annuo del nucleo beneficiario. Le famiglie
interessate al prestito potranno rivolgersi ai 112 consultori familiari
pubblici, distribuiti sul territorio.
I
requisiti per essere ammessi: essere famiglie in formazione o le famiglie
che abbiano o che stiano per avere figli e che si trovino in difficoltà
economiche e avere difficoltà economiche per sostenuto carico familiare
dovuto alla presenza di figli e in particolar modo minorenni
(famiglia monogenitoriale,
parti
gemellari, futura nascita; inserimento figli adottati; figli
disabili, elevato numero di figli); .... Reddito ISEE: non superiore ai
40.000 € annui.
SOSTEGNI PROVINCIALI E COMUNALI
BOLOGNA
POTENZA
Regolamento per l'erogazione di contributo economico alle famiglie per le spese di acquisto di formule (latte in polvere) nel caso di nascita di gemelli - Provincia di Potenza. Questa regolamento della Provincia di Potenza permette, a chi abbia un reddito inferiore ai 50milioni (100 nei parti multipli), di ottenere un contributo per i primi sei mesi di vita dei bambini per l'acquisto di latte artificiale. Per l'accesso alla contribuzione o per ulteriori informazioni si può fare riferimento ai Servizi Sociali della provincia di Potenza, che sono raggiungibili al numero telefonico 0971.473.466, facendo riferimento alla Dott.ssa Avena. http://www.provincia.potenza.it/inside.asp?id=349&idVoce=505&pag=1
TORINO
Un anno per crescere insieme - Comune di Torino - Contributo integrativo al reddito per poter stare con il tuo bambino o la tua bambina nel primo anno di vita - a cura del Comune di Torino. Nelle graduatorie per l'assegnazione del contributo viene data la precedenza alle famiglie con due o più gemelli