
STATUTO ASSOCIAZIONE "IL MONDO DEI GEMELLI"
Art. 1 DENOMINAZIONE è costituita nel rispetto del Codice Civile e della L 383/2000 l'associazione "Il mondo dei gemelli"
L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altri soggetti privati o pubblici, nonché Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. In particolare, ma non solo, potrà:
- svolgere e favorire attività di produzione e divulgazione tramite siti internet gestendone i contenuti, nonché i ricavi e i costi da essi generati, tramite accordi di comodato con i proprietari dei siti eventualmente individuati.
- supportare la nascita e la vita di gruppi di utilizzatori di tecnologie informatiche e telematiche, tutelandone e promuovendone gli interessi nei confronti di Istituzioni, Enti pubblici e organismi privati in genere, stabilendo e mantenendo relazioni con gli altri Enti ed Istituzioni che si occupano della diffusione della cultura informatica e telematica;
- offrire sostegno, collaborazione, promozione, redazione ed editing di pubblicazioni tradizionali o multimediali, a stampa o mediante qualsiasi altro media (radio, video, internet etc.) utili al perseguimento delle finalità dell'associazione.
- Organizzare, partecipare e collaborare alla realizzazione di convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, ricerche, strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
- stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati per la realizzazione delle finalità dell'associazione;
- Operare in modo di espandere a livello nazionale l'azione della Associazione.
Sono previste tre categorie di soci:
- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione;
hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità
di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma
solo al pagamento della quota sociale.
- Soci promotori: i soci che si distinguono per particolare meriti legati
alle finalità dell'associazione e, in particolare, quelli che costituiscono
la memoria storica dell'associazione; hanno stessi diritti e doveri dei soci
fondatori; la caratteristica di socio promotore può essere attribuita dai Soci
Fondatori, previa verifica dei requisiti, in sede di prima assemblea dei soci;
successivamente, sono nominati dal Consiglio Direttivo, previa verifica dei
requisiti, in sede di valutazione dell'ammissione a socio;
- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di
socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche
sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al
pagamento della quota sociale.
Il numero dei soci effettivi è illimitato.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione
nel libro soci. L'ammontare della quota sociale annuale è deliberato dal Consiglio
Direttivo e approvato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio. Le
attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento
dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente
gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai
propri associati. E' prevista la possibilità di costituire Associazioni locali,
che sono formate da un raggruppamento di soci che intendono aggregarsi stabilmente,
in un luogo definito diverso dalla sede dell'Associazione, per il raggiungimento
degli scopi della stessa.
Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
- L'assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il presidente
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Art. 9 L'ASSEMBLEA L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci promotori, fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
- Avviso scritto agli associati da inviare, con lettera semplice e/o e-mail, come indicato da ciascun socio, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- Avviso affisso nei locali della Sede e sul sito internet dell'Associazione almeno 20 giorni prima.
L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
La partecipazione all'assemblea dei soci può avvenire, oltre che attraverso la presenza fisica, anche mediante delega a socio da parte della Associazione Locale, oppure per via telematica o videoconferenza; i soci collegati telematicamente hanno diritto di voto equivalente ai soci fisicamente presenti.
L'Assemblea deve inoltre essere convocata:
- quando il Direttivo lo ritenga necessario e lo abbia deliberato;
- quando la richiede almeno un decimo dei soci.
L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare
il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione.
E' ordinaria in tutti gli altri casi.
L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza
degli iscritti aventi diritto di voto;
in seconda convocazione, da tenersi anche
nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
L'assemblea ordinaria:
- elegge il Presidente;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti
dal Direttivo;
- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- approva il programma annuale dell'associazione.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto.
L'assemblea straordinaria:
- approva eventuali modifiche allo Statuto con decisione deliberata a maggioranza
semplice dei presenti;
- dichiara la cessazione dell'associazione con decisione deliberata a maggioranza
semplice dei presenti;
- devolve, in caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio col voto
favorevole di 3/4 dei soci, secondo quanto indicato all'art. 15.
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria
sono riassunte in un verbale che viene redatto da un componente dell'assemblea
appositamente nominato segretario. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente
e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del
Presidente nella sede dell'associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie
spese, una copia.
Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea
e composto da tre a dieci membri.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni e, in caso di recesso anticipato,
i suoi membri saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea abbiano
conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.
Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).
Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio direttivo:
La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso. Il Presidente convoca, di norma, il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni tre mesi, tramite affissione in Sede della convocazione e dell'ordine del giorno almeno 15 giorni prima. I Consiglieri che ne facciano richiesta al Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso telefonico o e-mail.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio possono anche svolgersi in teleconferenza o in qualunque altro modo che consenta, anche virtualmente, la partecipazione dei suoi componenti al dibattito.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Art. 11 IL PRESIDENTE Il Presidente
ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio
direttivo e l'assemblea sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie,
rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti firmati da lui/lei o dal tesoriere.
In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni
tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio
Direttivo, oppure altri soci.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela
degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio
Direttivo. In caso di mancata ratifica, il Presidente ha l'obbligo di rimettere
il proprio mandato all'Assemblea.
Art. 12 MEZZI FINANZIARI I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:
Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.
Art. 13 BILANCIO I bilanci sono
predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto
palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione in attività previste dallo Statuto.
L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale; in sede di tale assemblea viene approvata la proposta di reinvestimento dell'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dallo Statuto, presentata dal Consiglio Direttivo.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE Questo statuto è modificabile in assemblea dei soci, con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.
Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è sufficiente la maggioranza semplice di soci, il cui parere può essere espresso anche tramite comunicazione cartacea o telematica; la devoluzione del patrimonio viene approvata il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio sarà devoluto ad altri enti con finalità di utilità sociale.
Art. 16: DISPOSIZIONI FINALI Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.